Art. 363.
(Obbligo del rimpatrio dell'arruolato).
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto
di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio
dell'arruolato.
Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa
dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel
secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere
rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura
dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette
ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese
sostenute dallo Stato.