(Codice della navigazione-art. 363)
                              Art. 363. 
               (Obbligo del rimpatrio dell'arruolato). 
 
  Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso  dal  porto
di arruolamento, l'armatore  e'  tenuto  a  provvedere  al  rimpatrio
dell'arruolato. 
 
  Se  la  risoluzione   del   contratto   e'   avvenuta   per   colpa
dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti  nel
secondo comma dell'articolo 336,  l'armatore  ha  diritto  ad  essere
rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. 
 
  Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e'  eseguito  a  cura
dell'autorita' marittima o consolare.  L'autorita'  marittima  emette
ingiunzione a  carico  dell'armatore  per  il  rimborso  delle  spese
sostenute dallo Stato.