(Codice della navigazione-art. 365)
                              Art. 365. 
            (Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito). 
 
  Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in  cui
non e' diversamente disposto da leggi speciali,  il  comandante  deve
depositare presso  l'autorita'  marittima  o  consolare  l'indennita'
spettante all'arruolato ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo
precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. 
 
  All'estero, dove non sia autorita' consolare,  il  comandante  deve
provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di  cura,  depositando
presso l'ente o la persona incaricata della cura  le  somme  indicate
nel comma precedente. 
 
  Se  il  rimpatrio  deve  avvenire   prima   che   l'arruolato   sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo  le  prescrizioni  del
medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando  il  viaggio
deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le  prescrizioni
mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.