Art. 365.
(Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito).
Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui
non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve
depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita'
spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo
precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve
provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando
presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate
nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del
medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni
mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.