Art. 366.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto
di arruolamento.
Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in
altra localita' da lui indicata.