(Codice della navigazione-art. 366)
                              Art. 366. 
                        (Luogo di rimpatrio). 
 
  Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno  al  porto
di arruolamento. 
 
  Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non  vi  e'  aumento  di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno  in
altra localita' da lui indicata.