Art. 367.
(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave).
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere
soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente
occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico
dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave,
sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli
ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a
corrispondergli la differenza.