(Codice della navigazione-art. 367)
                              Art. 367. 
            (Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave). 
 
  L'obbligo di provvedere al  rimpatrio  dell'arruolato  puo'  essere
soddisfatto,  procurando  alla  persona  sbarcata   una   conveniente
occupazione retribuita su altra nave,  che  si  rechi  nel  luogo  di
rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono  a  carico
dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al  luogo
di rimpatrio. 
 
  Se la retribuzione percepita dall'arruolato  a  bordo  della  nave,
sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla  indennita'  spettantegli
ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto  a
corrispondergli la differenza.