(Codice della navigazione-art. 368)
                              Art. 368. 
        (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). 
 
  Le  disposizioni  di  questo  capo  si  applicano  agli   stranieri
arruolati su navi nazionali, purche' gli Stati di cui essi  hanno  la
cittadinanza assicurino  eguale  trattamento  ai  cittadini  italiani
arruolati su navi che battono la loro bandiera.