(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 391)
                              Art. 391. 
                (Inventario e custodia degli oggetti) 

 
  In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante
deve  procedere,  in  presenza  di  due  testimoni,  alla  formazione
dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta. 
  L'inventario e' fatto constare da processo verbale sottoscritto dal
comandante e dai testimoni. 
  Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio  della  nave,  il
comandante deve compilare il conto delle  retribuzioni  spettanti  al
defunto lino al giorno della sua morte. 
  Di tutte le operazioni e' fatta menzione nel giornale generale e di
contabilita'. 
  Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel  primo  comma  sono
conservati dal comandante.