Art. 392. (Distruzione degli oggetti) Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'. Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.