(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 392)
                              Art. 392. 
                     (Distruzione degli oggetti) 

 
  Quando  la  morte  e'  avvenuta  per   malattia   trasmissibile   o
contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione  degli
effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi,  e  compila
apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale  generale  e  di
contabilita'. 
  Nel processo verbale devono essere elencati gli  oggetti  distrutti
con l'indicazione del motivo della distruzione.