(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 393)
                              Art. 393. 
    (Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare) 

 
  Nel  primo  porto  di  approdo  il   comandante   deve   consegnare
all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare: 
    a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti; 
    b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta; 
    c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze; 
    d) il libretto di navigazione e gli altri documenti; 
    e) un estratto del giornale generale e di contabilita'. 
  L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della
consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei  documenti  e  dei
valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.