Art. 393. (Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare) Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare: a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti; b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta; c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze; d) il libretto di navigazione e gli altri documenti; e) un estratto del giornale generale e di contabilita'. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.