(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 394)
                              Art. 394. 
                (Navi non munite di giornale nautico) 

 
  Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite  del  giornale
nautico l'adempimento  delle  formalita'  prescritte  dagli  articoli
precedenti   deve   risultare   da   processo    verbale    compilato
dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare.