(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 395)
                              Art. 395. 
           (Indagini dell'autorita' marittima o consolare) 

 
  Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti  alla
persona deceduta, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare
compila processo  verbale  delle  indagini  compiute  e  delle  prove
raccolte e, in ogni caso, provvede a  ricercare  e  a  custodire  gli
oggetti non compresi nell'inventario.