(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 397)
                              Art. 397. 
                 (Oggetti appartenenti a stranieri) 

 
  Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero,  l'autorita'
marittima  mercantile  o  quella  consolare,  salvo   che   non   sia
diversamente  disposto  da  convenzioni  internazionali,  dopo   aver
ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero
della  marina  mercantile  e  quello  degli  affari  esteri   nonche'
l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se  non
ha la possibilita' di provvedere alla custodia  degli  oggetti,  dopo
aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli 
precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i
documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.