(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 398)
                              Art. 398. 
                   (Avviso all'autorita' comunale) 

 
  L'autorita'  marittima  mercantile  o  quella  consolare,  che   ha
ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorita' comunale
del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora  il  domicilio
sia sconosciuto, all'autorita' comunale del luogo di armamento  della
nave. 
  Tale avviso e' pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.