(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 399)
                              Art. 399. 
                       (Vendita degli oggetti) 

 
  Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195  del  codice,
qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorita'
che ne ha la custodia procede alla vendita a  pubblici  incanti  o  a
licitazione privata. 
  Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di  lire
ventimila, la vendita avviene a trattativa privata. 
  L'autorita' che procede  alla  vendita,  prima  di  consegnare  gli
oggetti venduti, informa l'autorita' doganale. 
  I proventi della vendita, per il periodo indicato nel  terzo  comma
dell'articolo 195 del codice, sono depositati a  cura  dell'autorita'
che  ha  proceduto  alla  vendita  presso  un  istituto  di   credito
determinato dal ministero della marina mercantile.