(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 400)
                              Art. 400. 
                  (Scomparizione in mare e assenza) 

 
  Le norme del presente titolo si applicano, in  quanto  compatibili,
anche ai casi di scomparizione in mare o  di  assenza  da  bordo  per
qualsiasi motivo.