(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 214)
                 Art. 214. (Art. 78 del Testo Unico) 
                      LIVELLO SONORO DEL RUMORE 

 
  I dispositivi silenziatori debbono essere realizzati in maniera che
il livello sonoro del rumore emesso (tal motore non superi  i  limiti
sottoindicati per ogni categoria di veicoli: 
    - A - Ciclomotori = 83 dB 
    - B - Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cmc a 2 tempi  =  87
dB 
    - C - Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cmc a 4 tempi 90 dB 
    - D - Tutti gli altri motoveicoli + 92 dB 
    - E - Autovetture con motore a scoppio di cil.  non  sup.  a  100
cmc= 88 dB 
    - F - Autovetture con motore a scoppio di  cil.  sup.  a  1000  e
inferiore od uguale a 1500 cmc = 90 dB 
    - G - Tutti gli altri autoveicoli = 93 dB 
    - H - Macchine agricole a ruote con motore  pluricilindrico  a  4
tempi = 94 dB 
    - I - Macchine agricole a ruote  con  motore  a  2  tempi  oppure
monocilindrico a 4 tempi = 98 dB 
    - L - Macchine agricole a cingoli = 90 dB. 
  In occasione  dei  controlli  per  omologazione  di  veicoli  o  di
approvazione del tipo di silenziatori oppure  di  controlli  comunque
effettuati su silenziatori nuovi, detti limiti vanno ridotti di 2 dB.