(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 215)
                 Art. 215. (Art. 78 del Testo Unico) 
           MODALITA' PER IL RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO 

 
  Il rilevamento del livello sonoro deve  essere  effettuato  con  un
fonometro  di  tipo   normalizzato,   in   corrette   condizioni   di
funzionamento e rispondente alle prescrizioni indicate nell'art. 286. 
  I rilevamenti vanno ripetuti fintanto che, eseguito un gruppo di  5
letture consecutive, effettuate in condizioni regolari, la differenza
tra la massima e la minima non supera i 3 dB; come  risultato  finale
si assume convenzionalmente la media aritmetica delle 5 letture. 
  Debbono essere eseguite due  prove:  una  con  veicolo  immobile  e
l'altra con veicolo in moto: 
    a) Prova con veicolo immobile 
  Il rilevamento deve essere  eseguito  con  il  microfono  sistemato
posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale di questo a 7 m. di
distanza dal piano normale all'asse stesso contenente il centro della
sezione di uscita dei gas di scarico, e ad altezza compresa tra metri
1,00 e 1,25 dal suolo. Nessun ostacolo deve frapporsi fra il  veicolo
ed il microfono. 
  La prova deve essere effettuata con motore stabilizzato  al  regime
di potenza massima senza scarico esterno. 
    b) Prova con veicolo in moto 
  Il veicolo deve percorrere una traiettoria rettilinea tale  che  il
suo asse longitudinale coincida con una retta distante  7  metri  dal
microfono del fonometro; questo deve trovarsi dal lato dello  scarico
ad un'altezza dal suolo compresa tra 1,00 e 1,25  metri.  Il  veicolo
deve essere condotto impiegando il rapporto piu' basso del cambio, in
modo tale che, quando esso si trova in corrispondenza  del  punto  di
incrocio della traiettoria con la retta ortogonale  passante  per  il
microfono, il motore sia a regime di massima potenza  e  sviluppi  la
massima potenza. La lettura da  ritenere  in  ogni  prova  e'  quella
corrispondente alla massima  indicazione  dell'indice  del  fonometro
utilizzando la costante di tempo di 1 secondo. 
  Per dare carico al motore si possono utilizzare, singolarmente o in
concomitanza: 
    - la resistenza d'inerzia del veicolo e delle sue masse  ruotanti
(prove di accelerazione); 
    - la pendenza della strada (prove in salita). 
  Ove vi sia  disponibilita'  la  prova  puo'  essere  effettuata  su
dinamometro a rulli. 
  Per le macchine  agricole  a  cingoli  (categoria  L)  si  effettua
soltanto la prova con veicolo immobile. 
  Ne' il valore rilevato nella prova di  cui  alla  lettera  a),  ne'
quello rilevato nella prova di cui alla lettera b) debbono superare i
limiti stabiliti nell'art. 214.