Art. 326. Qualora il capo ragioniere non creda per qualsiasi motivo d'irregolarita' dare seguito ad un mandato o ruolo, deve subito riferirne direttamente al ministro, il quale se cio' non ostante giudichi sia da approvare l'emissione del titolo di pagamento, ne dara' ordine in iscritto al ragioniere che dovra' eseguirlo (3). Trattandosi di mandati richiesti dagli uffizi di una direzione generale, il ragioniere ne riferira' al capo di questa, il quale, reputando doversi dare corso al mandato o ruolo, provochera' un ordine del ministro. --------------- (3) Parte del terzo capoverso dell'art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.