(Regolamento-art. 326)
 
                              Art. 326. 
 
  Qualora  il  capo  ragioniere  non  creda  per   qualsiasi   motivo
d'irregolarita' dare seguito ad  un  mandato  o  ruolo,  deve  subito
riferirne direttamente al ministro, il  quale  se  cio'  non  ostante
giudichi sia da approvare l'emissione del  titolo  di  pagamento,  ne
dara' ordine in iscritto al ragioniere che dovra' eseguirlo (3). 
 
  Trattandosi di mandati richiesti  dagli  uffizi  di  una  direzione
generale, il ragioniere ne riferira' al capo  di  questa,  il  quale,
reputando doversi dare corso  al  mandato  o  ruolo,  provochera'  un
ordine del ministro. 
 
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          (3) Parte del terzo capoverso dell'art. 58 della  legge  17
febbraio 1884, n. 2016.