Art. 327. Il capo ragioniere, nel giustificare il suo operato presso la Corte dei conti ai termini del disposto dal presente regolamento, potra' unire l'ordine del ministro; e la Corte dei conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, in osservanza al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, indichera' anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei ministri (1). --------------- (1) Parte del capoverso dell'art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.