(Regolamento-art. 327)
 
                              Art. 327. 
 
  Il capo ragioniere, nel giustificare il suo operato presso la Corte
dei conti ai termini del disposto dal  presente  regolamento,  potra'
unire l'ordine del ministro;  e  la  Corte  dei  conti  nel  rapporto
diretto  al  Parlamento  sui  mandati  registrati  con  riserva,   in
osservanza  al  disposto  della  legge  15  agosto  1867,  n.   3853,
indichera' anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale  dei
ministri (1). 
 
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          (1)  Parte  del  capoverso  dell'art.  58  della  legge  17
febbraio 1884, n. 2016.