Art. 328. I mandati e i ruoli di spese fisse spediti e sottoscritti nei modi preaccennati sono trasmessi alla Corte dei conti, che li registra e vi appone il suo visto, qualora riconosca che per essi non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo ed articolo del bilancio ed all'esercizio indicati nel mandato, e che la somma non ecceda i fondi stabiliti. Muniti del visto della Corte i mandati e ruoli suddetti sono poscia inviati al direttore generale del tesoro, che li ammette a pagamento apponendovi il visto, e trasmette al tesoriere centrale i mandati che da esso debbono estinguersi, e alle Intendenze di finanza gli altri mandati ed i ruoli di spese fisse pei successivi adempimenti.