(Regolamento-art. 328)
 
                              Art. 328. 
 
  I mandati e i ruoli di spese fisse spediti e sottoscritti nei  modi
preaccennati sono trasmessi alla Corte dei conti, che li  registra  e
vi appone il suo visto,  qualora  riconosca  che  per  essi  non  sia
violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo ed
articolo del bilancio ed all'esercizio indicati nel mandato, e che la
somma non ecceda i fondi stabiliti. 
 
  Muniti del visto della Corte i mandati e ruoli suddetti sono poscia
inviati al direttore generale del tesoro, che li ammette a  pagamento
apponendovi il visto, e trasmette al tesoriere centrale i mandati che
da esso debbono estinguersi, e alle Intendenze di finanza  gli  altri
mandati ed i ruoli di spese fisse pei successivi adempimenti.