Art. 329. Non si fara' luogo da parte della Corte dei conti a registrazione di un mandato o di un ruolo, ed il di lei rifiuto annullera' detti titoli, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva. Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato o dal ruolo fosse riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio o diverso da quello indicato nei titoli su accennati (2). Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra violazione di legge o di regolamento, si procedera' a forma del disposto coll'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e vi potra' quindi esser luogo a registrazione con riserva. Tutte le altre osservazioni che in via di riscontro preventivo fossero fatte dalla Corte e non accolte dai Ministeri, non potranno impedire o arrestare il corso legale dei mandati e ruoli. Onde la Corte vi apporra' il visto e li ammettera' a registrazione, salvo il procedimento di responsabilita' contro chi di diritto e nel modo che sara' in seguito stabilito. --------------- (2) Art. 56 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.