(Regolamento-art. 329)
 
                              Art. 329. 
 
  Non si fara' luogo da parte della Corte dei conti  a  registrazione
di un mandato o di un ruolo, ed il di lei  rifiuto  annullera'  detti
titoli, quando si tratti di spesa che ecceda la somma  stanziata  nel
relativo capitolo del bilancio, e non vi  si  possa  far  fronte  col
fondo di riserva. 
 
  Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte quando,  secondo  il  di
lei giudizio, l'imputazione della somma portata  dal  mandato  o  dal
ruolo fosse riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o  a
questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un  capitolo  gia'  esaurito
del bilancio o diverso da quello indicato  nei  titoli  su  accennati
(2). 
 
  Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra  violazione  di
legge  o  di  regolamento,  si  procedera'  a  forma   del   disposto
coll'articolo 14 della legge 14 agosto 1862,  n.  800,  e  vi  potra'
quindi esser luogo a registrazione con riserva. 
 
  Tutte le altre osservazioni che  in  via  di  riscontro  preventivo
fossero fatte dalla Corte e non accolte dai Ministeri,  non  potranno
impedire o arrestare il corso legale dei mandati  e  ruoli.  Onde  la
Corte vi apporra' il visto e li ammettera' a registrazione, salvo  il
procedimento di responsabilita' contro chi di diritto e nel modo  che
sara' in seguito stabilito. 
 
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          (2) Art. 56 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.