(Regolamento-art. 331)
 
                              Art. 331. 
 
  La registrazione di un mandato o ruolo fatta alla Corte  dei  conti
non proscioglie punto, ne' menoma la responsabilita'  del  ragioniere
presso  il  Ministero  che  lo  emise,   per   quanto   riguarda   la
giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale
il mandato o il ruolo furono rilasciati (1). 
 
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          (1) Secondo capoverso dell'art. 58 della legge 17  febbraio
1884, n. 2016.