Art. 331. La registrazione di un mandato o ruolo fatta alla Corte dei conti non proscioglie punto, ne' menoma la responsabilita' del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale il mandato o il ruolo furono rilasciati (1). --------------- (1) Secondo capoverso dell'art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.