(Regolamento-art. 332)
 
                              Art. 332. 
 
  I mandati diretti ed ogni altro ordine di pagamento debbono  essere
scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni od alterazioni
di sorta alcuna. 
 
  Accadendo errore, si provvede alla  correzione  con  annotazione  a
tergo, quando non  sia  piu'  conveniente  annullare  il  mandato  di
pagamento e rifarne un altro.