(Regolamento-art. 333)
 
                              Art. 333. 
 
  Quando un mandato od altro ordine di pagamento sia spedito in  capo
ad un pubblico uffiziale, non per credito personale ma per  spese  in
servizio dello Stato, viene omesso nel mandato o nell'ordine il  nome
e cognome del titolare,  e  ne  e'  solamente  indicata  la  qualita'
officiale.