Art. 334. Il creditore dello Stato che abbia costituito un procuratore per riscuotere e dar quietanza delle somme dovutegli, deve produrre all'ufficio cui spetta l'emissione dell'ordine di pagamento l'atto di procura o la copia autenticata di esso, per essere posto a corredo del primo ordine di pagamento. Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura. Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio in conformita' al disposto dell'art. 1323 del Codice civile.