(Regolamento-art. 334)
 
                              Art. 334. 
 
  Il creditore dello Stato che abbia costituito  un  procuratore  per
riscuotere e dar  quietanza  delle  somme  dovutegli,  deve  produrre
all'ufficio cui spetta l'emissione dell'ordine di pagamento l'atto di
procura o la copia autenticata di esso, per essere  posto  a  corredo
del primo ordine di pagamento. 
 
  Negli ordini susseguenti si fa menzione  di  quello  cui  fu  unito
l'atto di procura. 
 
  Quando la procura sia fatta per  atto  privato,  le  sottoscrizioni
devono essere  autenticate  da  notaio  in  conformita'  al  disposto
dell'art. 1323 del Codice civile.