Art. 335. Il mandato ed ogni altro ordine di pagamento debbono essere intestati al nome dei creditori dello Stato, ed indicare di essere pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore. Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in quest'atto, il pagamento puo' essere fatto al procuratore, quantunque non sia nominato nel relativo ordine.