(Regolamento-art. 335)
 
                              Art. 335. 
 
  Il mandato  ed  ogni  altro  ordine  di  pagamento  debbono  essere
intestati al nome dei creditori dello Stato, ed  indicare  di  essere
pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore. 
 
  Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e  la  procura  sia
inserita  in  quest'atto,  il  pagamento   puo'   essere   fatto   al
procuratore, quantunque non sia nominato nel relativo ordine.