(Regolamento-art. 336)
 
                              Art. 336. 
 
  Nei casi di assenza, minore eta',  interdizione,  inabilitazione  o
morte  di  un  creditore,  gli  ordini  di  pagamento  devono  essere
rilasciati in capo del rappresentante, del tutore o curatore, o degli
eredi. Quando alcuni degli eredi  fossero  maggiori  di  eta',  altri
minori o interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi e  del
tutore o curatore dei secondi. 
 
  A corredo dei mandati, oltre ai  documenti  giustificativi  che  la
natura della spesa puo' richiedere,  deve  essere  unito  l'atto  che
provi la qualita' di rappresentante, tutore,  curatore  o  erede  del
creditore. 
 
  Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in
capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si  fa
menzione del primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.