Art. 336. Nei casi di assenza, minore eta', interdizione, inabilitazione o morte di un creditore, gli ordini di pagamento devono essere rilasciati in capo del rappresentante, del tutore o curatore, o degli eredi. Quando alcuni degli eredi fossero maggiori di eta', altri minori o interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi. A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della spesa puo' richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualita' di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore. Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.