(Regolamento-art. 220)
                              Art. 220 
                     Manovra delle porte stagne 
 1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in  macchina
devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura  e  chiusura
delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e  devono  ricevere
assicurazione che a manovra ultimata il tutto  ha  ripreso  l'assetto
prescritto per la navigazione. 
 2. La chiusura delle porte stagne  deve  essere  controllata  da  un
ufficiale o sottufficiale di macchina.