Art. 107. (Commercializzazione di OICR propri) 1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81 e 82. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565. 2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53. 3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo. 4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.