(Allegato-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
                (Commercializzazione di OICR propri) 
 
  1. Ai gestori che procedono alla  commercializzazione  di  quote  o
azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42,  43,  51,
commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78,  79,
81 e 82. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68
e 69 del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  2. Alla commercializzazione di quote o azioni di  OICVM  propri  da
parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV  si  applicano
gli articoli 52 e 53. 
 
  3. Ai gestori che procedono alla  commercializzazione  di  quote  o
azioni  di  OICR  propri  nei  confronti  dei   soggetti   richiamati
dall'articolo 61, commi 1 e 2,  si  applicano  i  commi  3  e  4  del
medesimo articolo. 
 
  4.  Resta  ferma  la  possibilita'  per   i   soggetti   richiamati
dall'articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in  via  generale  o  per
singola operazione, di essere  trattati  come  clienti  professionali
ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.