(Allegato-art. 109)
 
                              Art. 109. 
 
               (Commercializzazione di OICR di terzi) 
 
  1. Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  procedono  alla
commercializzazione di quote o azioni di OICR di  terzi  osservano  i
principi  e  le  regole  generali  del  Testo  Unico   in   tema   di
distribuzione di strumenti finanziari. 
 
  2. Alle societa' di  gestione  del  risparmio  che  procedono  alla
commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi  si  applicano
gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60,  62,
comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 e 94.
Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del
regolamento (UE) 2017/565.