(Testo unico imposte sui redditi-art. 228)
                              ART. 228 
         Disposizioni speciali per i premi di produttivita' 
(articolo 1, commi da 182 a 189, legge  28  dicembre  2015,  n.  208;
        articolo 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 
 
1. Salva espressa rinuncia scritta del  prestatore  di  lavoro,  sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  euro  3.000
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui
corresponsione   sia   legata   a   incrementi   di    produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  e  innovazione,  misurabili   e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 8, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione  agli
utili dell'impresa. 
2. Ai fini  della  determinazione  dei  premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'. 
3. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'articolo 53, comma  4,
ultimo periodo, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati,
a  formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente,  ne'  sono  soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata  dai  commi  da  1  a  9,  anche
nell'eventualita' in cui gli stessi  siano  fruiti,  per  scelta  del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui
al comma 1. Le somme e i valori di cui al medesimo articolo 53, comma
6, concorrono a formare il reddito di lavoro  dipendente  secondo  le
regole ivi previste  e  non  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in  cui  gli
stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in  sostituzione,  in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non concorrono a formare il
reddito  di  lavoro  dipendente,  ne'   sono   soggetti   all'imposta
sostitutiva disciplinata dai commi dai commi da 1 a 9: 
a) i contributi alle forme pensionistiche  complementari  di  cui  al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli  ai  sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei  (PEPP)  di
cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore,  in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui  al  comma  1,
anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del
medesimo decreto legislativo n.  252  del  2005,  o  quelli  indicati
dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2022,  n.  114,  di
attuazione del Regolamento (UE) n.  2019/1238.  Tali  contributi  non
concorrono  a  formare  la   parte   imponibile   delle   prestazioni
pensionistiche  complementari   ai   fini   dell'applicazione   delle
previsioni  di  cui  all'articolo  258,  comma  4,  nonche'  ai  fini
dell'applicazione delle  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 2019/1238; 
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 53, comma
2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione,  in
tutto o in parte,  delle  somme  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo  articolo
53, comma 2, lettera a); 
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 53,  comma  2,  lettera
l), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo,  anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo  53,  comma  2,
lettera  l),  e  indipendentemente  dalle  condizioni  dallo   stesso
stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 77, comma 7,  il
costo o il  valore  di  acquisto  e'  pari  al  valore  delle  azioni
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 1. 
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il  contenzioso,
si applicano, in quanto compatibili,  le  ordinarie  disposizioni  in
materia di imposte dirette. 
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 trovano applicazione  per
il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro
dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente  quello  di
percezione delle somme di cui al  comma  1,  a  euro  80.000.  Se  il
sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non  e'
lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei  redditi  per
l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. 
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da  1
a 9, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 3 devono essere  erogati
in  esecuzione  dei  contratti  aziendali  o  territoriali   di   cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza e innovazione di cui  al  comma  1
nonche' le modalita' attuative delle previsioni contenute  nei  commi
da 1 a 9, compresi gli strumenti e  le  modalita'  di  partecipazione
all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 9. Il decreto  prevede
altresi' le modalita' del  monitoraggio  dei  contratti  aziendali  o
territoriali di cui al comma 7. 
9. Per  le  aziende  che  coinvolgono  pariteticamente  i  lavoratori
nell'organizzazione del lavoro,  con  le  modalita'  specificate  nel
decreto di cui al comma 8, e'  ridotta  di  venti  punti  percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per  il  regime
relativo all'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  su  una  quota
delle erogazioni previste dal comma 1 non superiore a euro 800. Sulla
medesima quota, non e'  dovuta  alcuna  contribuzione  a  carico  del
lavoratore. Con riferimento  alla  quota  di  erogazioni  di  cui  al
presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici. 
10. Ai premi di produttivita'  e  alle  somme  erogate  a  titolo  di
partecipazione agli utili di cui all'articolo  1,  comma  182,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  erogati  negli  anni  2026  e  2027,
l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di
importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta  all'1  per
cento.