ART. 228
Disposizioni speciali per i premi di produttivita'
(articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
articolo 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata a incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza e innovazione, misurabili e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 8, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili dell'impresa.
2. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
3. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'articolo 53, comma 4,
ultimo periodo, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati,
a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 9, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 1. Le somme e i valori di cui al medesimo articolo 53, comma
6, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le
regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli
stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta
sostitutiva disciplinata dai commi dai commi da 1 a 9:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1,
anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati
dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, di
attuazione del Regolamento (UE) n. 2019/1238. Tali contributi non
concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 258, comma 4, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 2019/1238;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 53, comma
2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente
articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo
53, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
l), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 53, comma 2,
lettera l), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso
stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 77, comma 7, il
costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle azioni
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso,
si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 trovano applicazione per
il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro
dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 80.000. Se il
sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e'
lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per
l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 9, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 3 devono essere erogati
in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza e innovazione di cui al comma 1
nonche' le modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi
da 1 a 9, compresi gli strumenti e le modalita' di partecipazione
all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 9. Il decreto prevede
altresi' le modalita' del monitoraggio dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 7.
9. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel
decreto di cui al comma 8, e' ridotta di venti punti percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime
relativo all'invalidita', la vecchiaia e i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 1 non superiore a euro 800. Sulla
medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del
lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al
presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.
10. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di
partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027,
l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di
importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per
cento.