(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 133)
                              Art. 133 
 
 
                 Materie di giurisdizione esclusiva 
 
    1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
    a) le controversie in materia di: 
    1) risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine  di  conclusione  del
procedimento amministrativo; 
    2)  formazione,   conclusione   ed   esecuzione   degli   accordi
integrativi o sostitutivi di  provvedimento  amministrativo  e  degli
accordi fra pubbliche amministrazioni; 
    3) dichiarazione di inizio attivita'; 
    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso
di revoca del provvedimento amministrativo; 
    5)  nullita'  del  provvedimento   amministrativo   adottato   in
violazione o elusione del giudicato; 
    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    b)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di  beni  pubblici,  ad  eccezione
delle  controversie   concernenti   indennita',   canoni   ed   altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque  pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
    c) le controversie in materia  di  pubblici  servizi  relative  a
concessioni  di  pubblici   servizi,   escluse   quelle   concernenti
indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero   relative   a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o  dal  gestore
di un pubblico servizio in  un  procedimento  amministrativo,  ovvero
ancora relative all'affidamento di  un  pubblico  servizio,  ed  alla
vigilanza e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
alla  vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul  mercato
mobiliare,   al   servizio   farmaceutico,   ai    trasporti,    alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con  i  gestori  di  pubblici  servizi
statali; 
    e) le controversie: 
    1) relative  a  procedure  di  affidamento  di  pubblici  lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella  scelta
del  contraente  o  del  socio,  all'applicazione   della   normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza  pubblica
previsti dalla normativa statale  o  regionale,  ivi  incluse  quelle
risarcitorie e con  estensione  della  giurisdizione  esclusiva  alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di  annullamento
dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 
    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti  pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla  clausola  di  revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei  contratti  ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi  ai
sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; 
    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia  urbanistica  e  edilizia,
concernente tutti  gli  aspetti  dell'uso  del  territorio,  e  ferme
restando  le  giurisdizioni  del  Tribunale  superiore  delle   acque
pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi  civici,  nonche'
del  giudice   ordinario   per   le   controversie   riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti,  i  provvedimenti,
gli accordi e i  comportamenti,  riconducibili,  anche  mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche  amministrazioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quelle  riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di  espropriazione
per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali; 
    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro  del  personale
in regime di diritto pubblico; 
    l) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti  ai  rapporti
di  impiego  privatizzati,  adottati  dalla  Banca  d'Italia,   dalla
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  dall'Autorita'
garante della  concorrenza  e  del  mercato,  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della  legge  14
novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione  vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la  trasparenza
e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private,  comprese  le  controversie
relative ai ricorsi avverso gli atti che  applicano  le  sanzioni  ai
sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209; 
    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di   comunicazioni    elettroniche,    compresi    quelli    relativi
all'imposizione di servitu'; 
    n) le controversie relative alle sanzioni  amministrative  ed  ai
provvedimenti adottati dall'organismo di  regolazione  competente  in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo  37  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,  attinenti  alle
procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti
l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di
importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete
di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    p)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le   ordinanze   e   i
provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le  situazioni  di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque  attinenti  alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,  seppure  posta
in  essere   con   comportamenti   della   pubblica   amministrazione
riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico
potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
    q) le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  anche
contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di  ordine  e
sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
    r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  relativi
alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie  insalubri  o
pericolose; 
    s)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
adottati  in  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  danno
all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  per  il
risarcimento del danno subito a causa del  ritardo  nell'attivazione,
da parte del medesimo  Ministro,  delle  misure  di  precauzione,  di
prevenzione o di contenimento del danno  ambientale,  nonche'  quelle
inerenti le ordinanze ministeriali  di  ripristino  ambientale  e  di
risarcimento del danno ambientale; 
    t)  le  controversie  relative  all'applicazione   del   prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; 
    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di passaporti; 
    v) le controversie tra lo Stato e i  suoi  creditori  riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di  Stato
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; 
    z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato  olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive  non  riservate  agli
organi di  giustizia  dell'ordinamento  sportivo  ed  escluse  quelle
inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. 
 
              Note all'art. 133 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : 
              «Art. 115. Adeguamenti dei prezzi. (art. 6, comma 4, l.
          n. 537 del 1993) 
              1.  Tutti  i  contratti  ad  esecuzione   periodica   o
          continuativa relativi a servizi o forniture debbono  recare
          una  clausola  di  revisione  periodica  del   prezzo.   La
          revisione viene  operata  sulla  base  di  una  istruttoria
          condotta dai dirigenti  responsabili  dell'acquisizione  di
          beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma
          4, lettera c) e comma 5.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 133. Termini di adempimento, penali,  adeguamento
          dei prezzi. (art. 26, l. n. 109 del 1994) 
              1. In caso di ritardo nella emissione  dei  certificati
          di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti  e
          alla rata di saldo rispetto alle condizioni ed  ai  termini
          stabiliti dal contratto, che non devono  comunque  superare
          quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5,  spettano
          all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e  moratori,
          quest'ultimi nella misura accertata annualmente con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  del  trasporto,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di  cui
          sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,
          per le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il
          certificato o il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto
          dell'importo  netto  contrattuale,  di   agire   ai   sensi
          dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,   previa
          costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice  e
          trascorsi sessanta giorni  dalla  data  della  costituzione
          stessa,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale   per   la
          dichiarazione di risoluzione del contratto. 
              1-bis. Fermi i vigenti  divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali, prevedono le modalita' e i  tempi  di  pagamento
          degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
          contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti  dagli
          stessi, previa presentazione  da  parte  dell'esecutore  di
          fattura o altro  documento  comprovanti  il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessaria per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          previa accettazione dei materiali da  parte  del  direttore
          dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
          procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei  lavori
          e che l'esecuzione degli stessi  proceda  conformemente  al
          cronoprogramma Per  tali  materiali  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente  escussa  dal   committente   in   caso   di
          inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero nel  caso
          di interruzione dei lavori e/o non completamento dell'opera
          per cause non imputabili al  committente.  L'importo  della
          garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel
          corso dei lavori, in rapporto al progressivo  recupero  del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il  comma  1  dell'art.  1664  del  codice
          civile. 
              3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il  prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale
          e il tasso di inflazione programmato  nell'anno  precedente
          sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
          da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
          dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  applicazione  del  prezzo
          chiuso, ai sensi del comma 3, entro 60 giorni dalla data di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo  comma
          3. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          nell'anno di presentazione dell'offerta con il  decreto  di
          cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in  aumento  o
          in diminuzione, per la  percentuale  eccedente  il  10  per
          cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5.  La  compensazione  e'  determinata  applicando   la
          percentuale di variazione che eccede il  10  per  cento  al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni contabilizzate nell'anno solare  precedente  al
          decreto di cui al comma 6  nelle  quantita'  accertate  dal
          direttore dei lavori. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio  decreto
          le variazioni percentuali annuali dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
              8. Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  le
          regioni interessate. 
              9. I progettisti e gli  esecutori  di  lavori  pubblici
          sono soggetti a penali per  il  ritardato  adempimento  dei
          loro obblighi contrattuali. L'entita'  delle  penali  e  le
          modalita'   di    versamento    sono    disciplinate    dal
          regolamento.». 
              - La legge 14 novembre 1995,  n.  481  («Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'») e' pubblicata in Gazz. Uff.,
          S.O., 18 novembre 1995, n. 270. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  326  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  («Codice   delle
          assicurazioni private», pubblicato in Gazz. Uff., S.O.,  13
          ottobre 2005, n. 239), cosi' come modificato, al  comma  7,
          dall'articolo 3, comma 18,  dell'allegato  4  del  presente
          decreto: 
              «Art.326.Procedura  di  applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie. 
              1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta  mancanza
          di pregiudizio per il tempestivo esercizio  delle  funzioni
          di vigilanza o per gli interessi degli assicurati  e  degli
          altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,   nel
          termine    di    centoventi    giorni     dall'accertamento
          dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta  per  i
          soggetti residenti all'estero, provvede alla  contestazione
          degli addebiti nei  confronti  dei  possibili  responsabili
          della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli
          articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e  3,
          la procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino a  novanta
          giorni  qualora  l'impresa  dimostri  che  sono  in   corso
          accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di  frode.  Alla
          scadenza del periodo di  sospensione  senza  che  l'impresa
          abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere  il
          termine di cui ai  commi  2  e  3.  La  proposizione  della
          querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza
          o il  diverso  provvedimento  del  giudice  che  decide  il
          procedimento penale estingue la violazione. 
              2. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  328,
          comma 1, entro i successivi sessanta giorni  le  parti  del
          procedimento possono provvedere al pagamento  nella  misura
          piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
          del minimo della pena edittale. Il  pagamento  estingue  la
          violazione. 
              3. Quando le  parti  non  effettuino  il  pagamento  in
          misura ridotta o nei casi  in  cui  tale  facolta'  non  e'
          prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma  2,
          reclamo avverso la contestazione degli addebiti e  chiedere
          l'audizione  dinnanzi  alla  Commissione   consultiva   sui
          procedimenti sanzionatori. 
              4. La Commissione  consultiva,  nominata  dal  Ministro
          delle attivita' produttive, e' composta da  un  magistrato,
          anche  in  pensione,  con   qualifica   non   inferiore   a
          consigliere  della  Corte  di   cassazione   o   qualifiche
          equivalenti ovvero da un docente  universitario  di  ruolo,
          anche a riposo, che la presiede,  e  da  un  dirigente  del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  ed  un   dirigente
          dell'ISVAP.  Il  mandato  ha  durata  quadriennale  ed   e'
          rinnovabile  per  una  sola   volta.   E'   stabilita   con
          regolamento del Ministro delle  attivita'  produttive,  nel
          rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
          dinanzi  alla  Commissione  consultiva  e  il   regime   di
          incompatibilita' dei componenti. La Commissione  consultiva
          opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese  per  il  suo
          funzionamento ed al compenso dei componenti. 
              5. A seguito dell'esercizio della facolta'  di  reclamo
          di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce  le
          risultanze istruttorie, esamina  gli  scritti  difensivi  e
          dispone  l'audizione,   alla   quale   le   parti   possono
          partecipare anche con l'assistenza di avvocati  ed  esperti
          di fiducia.  Se  non  ritiene  provata  la  violazione,  la
          Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione  della
          contestazione o chiedere  l'integrazione  delle  risultanze
          istruttorie. Se, invece,  ritiene  provata  la  violazione,
          trasmette  al  Ministro  delle  attivita'   produttive   la
          proposta  motivata   di   determinazione   della   sanzione
          amministrativa    pecuniaria,    avuto    riguardo    anche
          all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
          dannose ed all'adozione di misure  idonee  a  prevenire  la
          ripetizione della violazione. Si  applicano,  inoltre,  gli
          articoli 8, 8-bis e 11 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. 
              6.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulle
          risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
          istanza  dell'ISVAP  in  assenza  di  reclamo,  decide   la
          sanzione    con    decreto    dirigenziale,    che    viene
          successivamente  comunicato  dall'ISVAP  alle   parti   del
          procedimento. 
              7.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. I ricorsi sono notificati anche  all'ISVAP,
          che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 
              8. I decreti ministeriali, che infliggono  le  sanzioni
          pecuniarie, e le sentenze dei  giudici  amministrativi  che
          decidono  i  ricorsi   sono   pubblicati   nel   Bollettino
          dell'ISVAP. Il Ministero  delle  attivita'  produttive,  su
          richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli
          interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
          dare pubblicita'  al  provvedimento,  ponendo  le  relative
          spese a carico dell'autore della violazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188  («Attuazione  della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», pubblicato in
          Gazz. Uff., S.O., 24  luglio  2003,  n.  170),  cosi'  come
          modificato dall'articolo 4, comma 1, n.  27,  dell'allegato
          4: 
              «Art. 37.Organismo di regolazione. 
              1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo  30
          della  direttiva   2001/14/CE   e'   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti o  sue  articolazioni.  Esso
          vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
          e agisce in piena  indipendenza  sul  piano  organizzativo,
          giuridico,  decisionale  e  della  strategia   finanziaria,
          dall'organismo preposto alla determinazione dei  canoni  di
          accesso   all'infrastruttura,    dall'organismo    preposto
          all'assegnazione  della  capacita'   e   dai   richiedenti,
          conformandosi ai principi di cui al presente  articolo.  E'
          inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi  autorita'
          competente preposta all'aggiudicazione di un  contratto  di
          servizio pubblico. 
              1-bis. Ai fini di  cui  al  comma  1,  all'ufficio  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  svolge
          le funzioni di organismo di regolazione sono  assegnate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per  lo
          svolgimento dei propri compiti, nell'ambito  delle  risorse
          stanziate  nel  bilancio  di  previsione  della  spesa  del
          predetto Ministero. 
              2.  L'organismo  di  regolazione  collabora   con   gli
          organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
          scambiando informazioni sulle  proprie  attivita',  nonche'
          sui principi e le prassi decisionali adottati, al  fine  di
          coordinare i  rispettivi  principi  decisionali  in  ambito
          comunitario. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29  in  tema  di
          vertenze  relative  all'assegnazione  della  capacita'   di
          infrastruttura, ogni richiedente ha  il  diritto  di  adire
          l'organismo di  regolazione  se  ritiene  di  essere  stato
          vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
          qualsiasi  altro  pregiudizio,   in   particolare   avverso
          decisioni   prese   dal   gestore   dell'infrastruttura   o
          eventualmente  dall'impresa  ferroviaria  in  relazione   a
          quanto segue: 
              a) prospetto informativo della rete; 
              b)  procedura  di  assegnazione  della   capacita'   di
          infrastruttura e relativo esito; 
              c)  sistema  di  imposizione  dei  canoni  di   accesso
          all'infrastruttura ferroviaria e dei  corrispettivi  per  i
          servizi di cui all'articolo 20; 
              d)  livello  o  struttura  dei  canoni  per  l'utilizzo
          dell'infrastruttura e dei corrispettivi per  i  servizi  di
          cui all'articolo 20; 
              e) accordi per l'accesso  di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto; 
              f) [controllo del rispetto delle norme e degli standard
          di sicurezza]. 
              4. L'organismo di regolazione, nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere  al  gestore
          dell'infrastruttura, ai richiedenti  e  a  qualsiasi  altra
          parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
          in particolare al fine di poter garantire che i canoni  per
          l'accesso all'infrastruttura  ed  i  corrispettivi  per  la
          fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal
          gestore  dell'infrastruttura,  siano  conformi   a   quanto
          previsto dal presente decreto e non  siano  discriminatori.
          Le  informazioni  devono  essere  fornite  senza   indebiti
          ritardi. 
              5. Con riferimento alle attivita' di cui  al  comma  3,
          l'organismo di regolazione decide sulla base di un  ricorso
          o eventualmente d'ufficio e  adotta  le  misure  necessarie
          volte a porre rimedio entro due  mesi  dal  ricevimento  di
          tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il  comma  7,
          la decisione dell'organismo di  regolazione  e'  vincolante
          per tutte le parti cui e' destinata. 
              6. In caso di ricorso contro un rifiuto di  concessione
          di capacita' di infrastruttura o contro  le  condizioni  di
          una proposta di assegnazione di capacita',  l'organismo  di
          regolazione  puo'  concludere   che   non   e'   necessario
          modificare la decisione del gestore  dell'infrastruttura  o
          che,  invece,  essa  deve  essere  modificata  secondo  gli
          orientamenti precisati dall'organismo stesso. 
              6-bis.  L'organismo  di  regolazione,  osservando,   in
          quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I,
          sezioni I e II, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          provvede: 
              a) in caso di  accertate  violazioni  della  disciplina
          relativa all'accesso  ed  all'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e  dei  servizi  connessi,  ad  irrogare   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  ad  un  massimo
          dell'uno per cento del fatturato relativo  ai  proventi  da
          mercato realizzato dal  soggetto  autore  della  violazione
          nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
          della violazione stessa e, comunque, non superiore  a  euro
          1.000.000; 
              b)  in  caso  di  inottemperanza  ai  propri  ordini  e
          prescrizioni,  ad  irrogare  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000; 
              c)   qualora   i   destinatari   di    una    richiesta
          dell'organismo non forniscano le informazioni o  forniscano
          informazioni  inesatte,  fuorvianti  o  incomplete,  ovvero
          senza giustificato motivo non  forniscano  le  informazioni
          nel   termine   stabilito,   ad   irrogare   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; 
              d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle
          lettere a), b) e c),  ad  irrogare  una  sanzione  fino  al
          doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione. 
              7. (abrogato) 
              8. Il presente articolo non comporta nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'articolo 5 della legge 25  febbraio
          1992, n. 225 cosi' come modificato, dall'articolo 3,  comma
          5, dell'allegato 4 del presente decreto, si vedano le  note
          all'articolo 119 dell'allegato 1.