Art. 134 Materie di giurisdizione estesa al merito 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti; d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
Nota all'art. 134 - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161 («Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata in Gazz. Uff. 28 aprile 1962, n. 109): «Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'. L'udienza di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.».