(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 135)
                              Art. 135 
 
 
Competenza  funzionale  inderogabile  del  Tribunale   amministrativo
                  regionale del Lazio, sede di Roma 
 
    1. Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  salvo  ulteriori
previsioni di legge: 
    a)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  riguardanti  i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo  comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    b)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il  mercato  e  quelli
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  l),
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma  2,  nonche'
le controversie di cui all'articolo 104, comma  2,  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    d) le controversie contro i  provvedimenti  ministeriali  di  cui
all'articolo 133, comma 1, lettera m); 
    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p); 
    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,  le
centrali termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto  ricomprese  o
da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o   rete
nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,  comma
2; 
    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); 
    h) le controversie relative  al  corretto  esercizio  dei  poteri
speciali  dello  Stato  azionista   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni; 
    i)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato; 
    l) le controversie avverso i provvedimenti di  allontanamento  di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi
di ordine pubblico di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti  dal  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    o) le controversie relative al rapporto di lavoro  del  personale
del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
    p) le controversie derivanti dall'applicazione del  decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata; 
    q) le controversie relative ai provvedimenti  adottati  ai  sensi
degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui  al
comma  1  le  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei   pubblici
dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. 
 
              Note all'art. 135 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  24
          marzo  1958,  n.  195  («Norme  sulla  Costituzione  e  sul
          funzionamento del Consiglio superiore della  Magistratura»,
          pubblicata in Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75), cosi'  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1,  dell'allegato  4  del
          presente decreto: 
              «Art. 17.Forma dei provvedimenti. 
              Tutti i provvedimenti  riguardanti  i  magistrati  sono
          adottati, in conformita' delle deliberazioni del  Consiglio
          superiore, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          controfirmato dal  Ministro,  ovvero,  nei  casi  stabiliti
          dalla legge, con decreto  del  Ministro  per  la  grazia  e
          giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti
          dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n.  19,
          i provvedimenti sono adottati di concerto con  il  Ministro
          per il tesoro. 
              La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              Contro i  provvedimenti  in  materia  disciplinare,  e'
          ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte  suprema  di
          cassazione.  Il   ricorso   ha   effetto   sospensivo   del
          provvedimento impugnato.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  104  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo  unico  delle
          leggi in materia  bancaria  e  creditizia»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230): 
              «Art. 104.Competenze giurisdizionali. 
              1.   Quando   la   capogruppo   sia    sottoposta    ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.
          99, comma 5, nonche'  per  tutte  le  controversie  fra  le
          societa' del gruppo e' competente il  tribunale  nella  cui
          circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. 
              2.   Quando   la   capogruppo   sia    sottoposta    ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa,  per  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti
          amministrativi  concernenti  o   comunque   connessi   alle
          procedure   di   amministrazione   straordinaria    e    di
          liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle
          societa'   del   gruppo   e'   competente   il    tribunale
          amministrativo regionale con sede a Roma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legge
          31 maggio 1994, n. 332 («Norme  per  l'accelerazione  delle
          procedure di dismissione di partecipazioni  dello  Stato  e
          degli enti pubblici in  societa'  per  azioni»,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. giugno 1994, n. 126): 
              «Art. 2.Poteri speciali. 
              1.  Tra  le   societa'   controllate   direttamente   o
          indirettamente  dallo  Stato  operanti  nel  settore  della
          difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti
          di  energia,  e  degli   altri   pubblici   servizi,   sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
          finanze,  di  intesa  con  il  Ministro   delle   attivita'
          produttive, nonche' con i Ministri competenti per  settore,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari, quelle nei cui statuti, prima  di  ogni  atto
          che  determini  la  perdita  del  controllo,  deve   essere
          introdotta con deliberazione  dell'assemblea  straordinaria
          una clausola che attribuisca al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze la titolarita' di uno  o  piu'  dei  seguenti
          poteri speciali da esercitare di  intesa  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive: 
              a) opposizione all'assunzione, da  parte  dei  soggetti
          nei  confronti  dei  quali  opera  il  limite  al  possesso
          azionario  di  cui  all'articolo   3,   di   partecipazioni
          rilevanti, per tali intendendosi quelle  che  rappresentano
          almeno   la   ventesima   parte   del   capitale    sociale
          rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
          ordinarie o la  percentuale  minore  fissata  dal  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   con   proprio   decreto.
          L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla
          data della comunicazione che deve essere  effettuata  dagli
          amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
          libro soci, qualora il Ministro  ritenga  che  l'operazione
          rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.  Nelle
          more di decorrenza del termine per l'esercizio  del  potere
          di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
          contenuto diverso da  quello  patrimoniale,  connessi  alle
          azioni che rappresentano la partecipazione rilevante,  sono
          sospesi. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione,
          attraverso provvedimento debitamente motivato in  relazione
          al  concreto  pregiudizio  arrecato  dall'operazione   agli
          interessi vitali  dello  Stato,  il  cessionario  non  puo'
          esercitare i diritti  di  voto  e  comunque  quelli  aventi
          contenuto diverso da  quello  patrimoniale,  connessi  alle
          azioni che  rappresentano  la  partecipazione  rilevante  e
          dovra' cedere le stesse azioni entro un anno.  In  caso  di
          mancata  ottemperanza  il  tribunale,  su   richiesta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, ordina  la  vendita
          delle azioni che rappresentano la partecipazione  rilevante
          secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter  del
          codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere  di
          opposizione  e'  impugnabile  entro  sessanta  giorni   dal
          cessionario innanzi al tribunale  amministrativo  regionale
          del Lazio; 
              b) opposizione alla conclusione di patti o  accordi  di
          cui all'articolo 122 del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
          rappresentata  almeno  la  ventesima  parte  del   capitale
          sociale  costituito  da  azioni   con   diritto   di   voto
          nell'assemblea ordinaria o la  percentuale  minore  fissata
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  con  proprio
          decreto. Ai fini dell'esercizio del potere  di  opposizione
          la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze
          dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi  del  presente
          articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
          articolo 122 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 58 del  1998.  Il  potere  di  opposizione  deve  essere
          esercitato   entro   dieci   giorni   dalla   data    della
          comunicazione  effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more   di
          decorrenza  del  termine  per  l'esercizio  del  potere  di
          opposizione, il diritto di voto e  comunque  quelli  aventi
          contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci  aderenti
          al  patto  sono  sospesi.  In  caso   di   emanazione   del
          provvedimento  di  opposizione,  debitamente  motivato   in
          relazione al concreto  pregiudizio  arrecato  dai  suddetti
          accordi o patti agli  interessi  vitali  dello  Stato,  gli
          accordi  sono  inefficaci.  Qualora  dal  comportamento  in
          assemblea dei soci  sindacali  si  desuma  il  mantenimento
          degli impegni assunti con l'adesione ai  patti  di  cui  al
          citato articolo 122 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
          determinante  dei  soci   stessi   sono   impugnabili.   Il
          provvedimento di esercizio del  potere  di  opposizione  e'
          impugnabile entro sessanta  giorni  dai  soci  aderenti  ai
          patti o agli accordi innanzi  al  tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio; 
              c) veto, debitamente motivato in relazione al  concreto
          pregiudizio arrecato agli  interessi  vitali  dello  Stato,
          all'adozione delle delibere di scioglimento della societa',
          di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di
          trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento
          dell'oggetto  sociale,  di  modifica  dello   statuto   che
          sopprimono  o  modificano  i  poteri  di  cui  al  presente
          articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di  veto
          e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci  dissenzienti
          innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; 
              d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. 
              1-bis. Il contenuto della clausola  che  attribuisce  i
          poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con i Ministri  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato. 
              2.  Ai  soci  dissenzienti  dalle   deliberazioni   che
          introducono i poteri speciali di cui al  comma  1,  lettera
          c), spetta il diritto di  recesso  ai  sensi  dell'articolo
          2437 del codice civile. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche   alle   societa'   controllate,    direttamente    o
          indirettamente da  enti  pubblici,  anche  territoriali  ed
          economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
          servizi pubblici e individuate con provvedimento  dell'ente
          pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
          i poteri previsti al comma 1». 
              - La legge 30 luglio  1994,  n.  474  («Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332, recante norme per l'accelerazione  delle  procedure
          di dismissione di partecipazioni dello Stato e  degli  enti
          pubblici in societa' per azioni ») e' pubblicata  in  Gazz.
          Uff. 30 luglio 1994, n. 177. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 6  febbraio  2007,  n.  30  («Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», 
              pubblicato in Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72): 
              «Art.  20.Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno. 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21,  il  diritto
          di ingresso e soggiorno dei  cittadini  dell'Unione  o  dei
          loro familiari, qualsiasi sia la  loro  cittadinanza,  puo'
          essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi
          di sicurezza dello Stato;  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza; altri motivi di ordine pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato  sussistono  anche
          quando la persona da allontanare appartiene  ad  una  delle
          categorie di cui all'articolo  18  della  legge  22  maggio
          1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
          la sua permanenza  nel  territorio  dello  Stato  possa  in
          qualsiasi  modo  agevolare   organizzazioni   o   attivita'
          terroristiche, anche internazionali. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e  grave
          ai    diritti    fondamentali    della    persona    ovvero
          all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento
          perche' la  sua  ulteriore  permanenza  sul  territorio  e'
          incompatibile con la civile e sicura  convivenza.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento, si tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne, pronunciate da un  giudice  italiano  o
          straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati  o
          tentati, contro la vita o l'incolumita'  della  persona,  o
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della   pena   su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti, ovvero  dell'appartenenza  a
          taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta  e
          attuale all'ordine  pubblico  o  alla  pubblica  sicurezza.
          L'esistenza di condanne penali non giustifica  di  per  se'
          l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
          dello  Stato.  Negli  altri  casi,   i   provvedimenti   di
          allontanamento sono adottati  dal  prefetto  del  luogo  di
          residenza o dimora del destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato e per motivi imperativi  di  pubblica
          sicurezza e' immediatamente  eseguito  dal  questore  e  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento.». 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109
          («Misure  per  prevenire,  contrastare   e   reprimere   il
          finanziamento del terrorismo e l'attivita'  dei  Paesi  che
          minacciano  la  pace  e  la  sicurezza  internazionale,  in
          attuazione della direttiva 2005/60/CE»)  e'  pubblicato  in
          Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172. 
              Il decreto legge 4 febbraio 2010,  n.  4  («Istituzione
          dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata»)e' pubblicato  in  Gazz.  Uff.  4
          febbraio 2010, n. 28. 
              La legge 31 marzo 2010, n. 50 («Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
          recante    istituzione    dell'Agenzia    nazionale     per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata») e' pubblicata in
          Gazz. Uff. 3 aprile 2010, n. 78. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  142  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  («Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti  locali»,  pubblicata  in
          Gazz. Uff., S.O., 28 settembre 2000, n. 227): 
              «Art. 142. (Rimozione e sospensione  di  amministratori
          locali.) - 1. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  il
          sindaco, il presidente della provincia,  i  presidenti  dei
          consorzi  e  delle  comunita'  montane,  i  componenti  dei
          consigli  e  delle  giunte,  i  presidenti   dei   consigli
          circoscrizionali possono  essere  rimossi  quando  compiano
          atti contrari alla Costituzione o per gravi  e  persistenti
          violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 
              1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di  emergenza
          nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  dichiarato  ai
          sensi della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  in  caso  di
          grave inosservanza degli  obblighi  posti  a  carico  delle
          province inerenti alla programmazione ed organizzazione del
          recupero  e  dello  smaltimento  dei  rifiuti   a   livello
          provinciale ed alla individuazione delle zone  idonee  alla
          localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
          rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di  specifici
          obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
          delle modalita' del servizio di raccolta  e  trasporto  dei
          rifiuti  urbani,  della   raccolta   differenziata,   della
          promozione del recupero delle diverse frazioni di  rifiuti,
          della  raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   primari   di
          imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  anche  come  precisati
          dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di
          Stato  delegato  alla   gestione   dell'emergenza   assegna
          all'ente interessato  un  congruo  termine  perentorio  per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
          Sottosegretario,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          possono essere rimossi  il  sindaco,  il  presidente  della
          provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. 
              2. In attesa del decreto, il prefetto  puo'  sospendere
          gli amministratori di cui al  comma  1  qualora  sussistano
          motivi di grave e urgente necessita'. 
              3. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dettate  dagli
          articoli 58 e 59.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  143  del  cit.
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art.143.  Scioglimento   dei   consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti. 
              1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141,   i
          consigli comunali e provinciali sono sciolti quando,  anche
          a seguito di accertamenti effettuati a norma  dell'articolo
          59,  comma  7,  emergono  concreti,  univoci  e   rilevanti
          elementi  su  collegamenti  diretti  o  indiretti  con   la
          criminalita' organizzata di tipo mafioso o  similare  degli
          amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,  ovvero  su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
          entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
          all'articolo 1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
          successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
          durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
          dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
          straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
          ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
          ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge  n.  182  del
          1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
          di proroga della durata dello scioglimento e' adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'articolo 141.».