(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 136)
                              Art. 136 
 
 
     Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 
 
    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al
processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute
le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi  nel  rispetto  della
normativa, anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei  difensori
comunicare alla segreteria e alle parti  costituite  ogni  variazione
dei suddetti dati. 
    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica  di
tutti gli atti di parte depositati e, ove  possibile,  dei  documenti
prodotti e di ogni altro atto  di  causa.  Il  difensore  attesta  la
conformita' tra il contenuto del documento in formato  elettronico  e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove  non  sia
effettuato unitamente a quello cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta
della segreteria e nel termine  da  questa  assegnato,  esclusa  ogni
decadenza.  In  casi  eccezionali  il  presidente   puo'   dispensare
dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.