(CODICE CIVILE-art. 280)
                              Art. 280. 
 
                          (Legittimazione). 
 
  La  legittimazione  attribuisce  a  colui  che  e'  nato  fuori  di
matrimonio la qualita' di figlio legittimo. 
 
  Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori  del
figlio naturale o per decreto reale.