(CODICE CIVILE-art. 282)
                              Art. 282. 
 
                 (Legittimazione di figli premorti). 
 
  La legittimazione dei figli  premorti  puo'  anche  aver  luogo  in
favore dei loro discendenti  legittimi  e  dei  loro  figli  naturali
riconosciuti.