(CODICE CIVILE-art. 283)
                              Art. 283. 
 
(Effetti  e   decorrenza   della   legittimazione   per   susseguente
                            matrimonio). 
 
  I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti
dei  figli  legittimi  dal  giorno  del  matrimonio,  se  sono  stati
riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto stesso del matrimonio  o
anteriormente, oppure dal giorno del  riconoscimento,  se  questo  e'
avvenuto dopo il matrimonio,  ferma  la  disposizione  dell'art.  252
circa la decorrenza degli effetti del riconoscimento,  se  questo  e'
stato ammesso con decreto reale.