Art. 283. (Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio). I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto stesso del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo e' avvenuto dopo il matrimonio, ferma la disposizione dell'art. 252 circa la decorrenza degli effetti del riconoscimento, se questo e' stato ammesso con decreto reale.