(CODICE CIVILE-art. 284)
                              Art. 284. 
 
        (Condizioni per la legittimazione per decreto reale). 
 
  La legittimazione puo' essere concessa  con  decreto  reale  quando
concorrono le seguenti condizioni: 
    1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi  e  che
il genitore richiedente abbia raggiunto l'eta' indicata  nel  secondo
comma dell'art. 250; 
    2) che il genitore il quale la domanda non abbia figli  legittimi
o legittimati per susseguente matrimonio ne' discendenti da essi; 
    3) che per il  genitore  vi  sia  l'impossibilita'  o  almeno  un
gravissimo  ostacolo  a  legittimare  il   figlio   per   susseguente
matrimonio; 
    4) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente  e'
unito in matrimonio.