(CODICE CIVILE-art. 285)
                              Art. 285. 
 
   (Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore). 
 
  Se uno dei genitori ha espresso in  un  testamento  o  in  un  atto
pubblico  la  volonta',  di  legittimare  i  figli  naturali,  questi
possono, dopo la morte di lui, domandare  la  legittimazione,  sempre
che al tempo della  morte  concorrano  le  condizioni  stabilite  dai
numeri 2 e 3 dell'articolo precedente. 
 
  In questo caso la domanda  deve  essere  comunicata  a  due  tra  i
prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.