(CODICE CIVILE-art. 287)
                              Art. 287. 
 
      (Legittimazione in base alla procura per il matrimonio). 
 
  Nei casi in cui  e'  consentito  di  celebrare  il  matrimonio  per
procura, se  concorrono  le  condizioni  per  la  legittimazione  per
susseguente matrimonio, la  legittimazione  dei  figli  naturali  per
decreto reale puo' essere domandata in base alla procura a  contrarre
il  matrimonio,  se  questo  non  pote'  essere  celebrato   per   la
sopravvenuta morte del mandante. 
 
  Qualora i figli non siano stati  riconosciuti,  per  domandarne  la
legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di
riconoscerli o la volonta' di legittimarli.