(CODICE CIVILE-art. 288)
                              Art. 288. 
 
                            (Procedura). 
 
  La  domanda   di   legittimazione,   accompagnata   dai   documenti
giustificativi, deve essere presentata alla corte di appello nel  cui
distretto il richiedente ha residenza. 
 
  La corte, sentito il pubblico  ministero,  dichiara  in  camera  di
consiglio se concorrono, secondo  i  casi,  le  condizioni  stabilite
dagli articoli 284, 285, 286 e 287, e conseguentemente se si  puo'  o
non si puo' concedere la legittimazione. 
 
  Quando la corte di appello dichiara che non si  puo'  concedere  la
legittimazione, il richiedente puo' proporre reclamo  alla  corte  di
cassazione. Questa, richiamati  gli  atti  dalla  corte  di  appello,
delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, se
accoglie  il   ricorso,   dichiara   che   si   puo'   concedere   la
legittimazione. 
 
  Quando e' stato deliberato che si puo' concedere la legittimazione,
il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di
cassazione trasmette la deliberazione, con i relativi documenti e con
le  informazioni  assunte  di  ufficio,  al  Ministro  di  grazia   e
giustizia, il quale, udito il parere del  consiglio  di  Stato  sulla
convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re. 
 
  Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale  e'  trasmesso
alla corte di appello, trascritto in apposito registro e annotato  in
calce all'atto di nascita del figlio.