Art. 288. (Procedura). La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha residenza. La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono, secondo i casi, le condizioni stabilite dagli articoli 284, 285, 286 e 287, e conseguentemente se si puo' o non si puo' concedere la legittimazione. Quando la corte di appello dichiara che non si puo' concedere la legittimazione, il richiedente puo' proporre reclamo alla corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti dalla corte di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, se accoglie il ricorso, dichiara che si puo' concedere la legittimazione. Quando e' stato deliberato che si puo' concedere la legittimazione, il pubblico ministero presso la corte di appello o presso la corte di cassazione trasmette la deliberazione, con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re. Se il Re concede la legittimazione, il decreto reale e' trasmesso alla corte di appello, trascritto in apposito registro e annotato in calce all'atto di nascita del figlio.