(CODICE CIVILE-art. 289)
                              Art. 289. 
 
                           (Impugnazioni). 
 
  Contro il decreto reale che concede la  legittimazione  e'  ammesso
ricorso   di   legittimita'   al   consiglio   di   Stato   in   sede
giurisdizionale, ma il giudizio di legittimita' non  puo'  riguardare
le condizioni stabilite dagli  articoli  284,  285,  286  e  287.  La
deliberazione della corte di appello o della corte cassazione, che ha
dichiarato l'esistenza di tali condizioni, non impedisce in  giudizio
ordinario davanti all'autorita' giudiziaria  la  contestazione  sullo
stato di figlio legittimato per mancanza  delle  condizioni  indicate
nei numeri 1 e 2 dell'art. 284 o di quelle particolari indicate negli
articoli 285, 286 e 287, ferma  restando  la  disposizione  dell'art.
263. 
 
  Se manca la condizione indicata nel  n.  4  dell'articolo  284,  la
contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale era
richiesto l'assenso.