(CODICE CIVILE-art. 290)
                              Art. 290. 
 
   (Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale). 
 
  La legittimazione per decreto  reale  produce  gli  stessi  effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio,  ma  soltanto  dalla
data del decreto e nei confronti del genitore, riguardo al  quale  la
legittimazione e' stata concessa. 
 
  Se il decreto interviene dopo la morte del  genitore,  gli  effetti
della legittimazione risalgono alla  data  della  morte,  purche'  la
domanda di legittimazione non sia stata  proposta  dopo  un  anno  da
quella data.