Art. 31 Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al piu' tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi cosi' notificati sono consolidati fra gli Stati membri.