(Protocollo-art. 31)
                               Art. 31 
 
  Gli Stati  membri  si  astengono  dall'introdurre  tra  loro  nuove
restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 
  Tuttavia,  tale  obbligo  non  si  applica  che   al   livello   di
liberalizzazione  attuato  in  applicazione   delle   decisioni   del
Consiglio dell'Organizzazione europea di  cooperazione  economica  in
data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano  alla  Commissione,
al piu'  tardi  sei  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati  in  applicazione
di tali decisioni. Gli elenchi cosi' notificati sono consolidati  fra
gli Stati membri.