Art. 32 Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Tali contingentamenti devono essere soppressi al piu' tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalita' qui di seguito definite.