(Protocollo-art. 32)
                               Art. 32 
 
  Gli Stati membri si  astengono,  nei  loro  scambi  reciproci,  dal
rendere piu' restrittivi i contingentamenti  e  le  misure  d'effetto
equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore  del  presente
Trattato. 
  Tali contingentamenti devono essere  soppressi  al  piu'  tardi  al
termine del periodo transitorio.  Essi  sono  gradatamente  eliminati
durante tale periodo secondo le modalita' qui di seguito definite.