(Protocollo-art. 33)
                               Art. 33 
 
  1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno
degli Stati membri trasforma i  contingenti  bilaterali  aperti  agli
altri  Stati  membri  in  contingenti   globali   accessibili   senza
discriminazione a tutti gli altri Stati membri. 
  Alla  stessa  data,  gli  Stati  membri  aumentano  l'insieme   dei
contingenti  globali  cosi'  determinati  in  modo  da   raggiungere,
rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il  20%
del loro valore totale. 
  Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i  singoli  prodotti
e' aumentato del 10% almeno. 
  Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse  norme  e
nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente. 
  Si opera il quarto aumento alla fine del quarto  anno  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo
l'inizio della seconda tappa. 
  2. Quando,  per  un  prodotto  non  liberalizzato,  il  contingente
globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in
questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione  sara'
stabilito al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente
Trattato. Il contingente e' portato al 4% dopo il secondo anno, al 5%
dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro  interessato  aumenta
di anno in anno il contingente del 15% almeno. 
  Qualora  non  esista  una  produzione  nazionale,  la  Commissione,
mediante decisioni, determina un contingente adeguato. 
  3. Alla fine del decimo anno ogni contingente  deve  essere  almeno
pari al 20% della produzione nazionale. 
  4.  Quando  la  Commissione  constati  con  una  decisione  che  le
importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state
inferiori al contingente aperto, tale contingente  globale  non  puo'
essere preso  in  considerazione  ai  fini  del  calcolo  del  valore
complessivo dei contingenti globali. In tal  caso,  lo  Stato  membro
abolisce il contingentamento di tale prodotto. 
  5.  Per  i  contingenti  che  rappresentino  piu'  del  20%   della
produzione nazionale del prodotto  di  cui  trattasi,  il  Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della  Commissione,
puo' abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo
1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di  un
accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei  contingenti
globali. 
  6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro  obbligo
nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione
delle  decisioni  del  Consiglio   dell'Organizzazione   europea   di
cooperazione economica in data 14 gennaio 1955,  sono  autorizzati  a
considerare  l'ammontare  delle  importazioni  liberalizzate  in  via
autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20%  previsto
dal  paragrafo  1.  Tale  calcolo  e'  sottoposto   alla   preventiva
approvazione della Commissione. 
  7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura
e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di  effetto
equivalente a contingentamenti, esistenti alla data  dell'entrata  in
vigore del presente Trattato. 
  8.  Qualora  la  Commissione  constati  che  l'applicazione   delle
disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle  relative
alle percentuali, non consente di assicurare  il  carattere  graduale
dell'eliminazione di cui all'art. 32, comma  secondo,  il  Consiglio,
deliberando su proposta della Commissione, all'unanimita' durante  la
prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, puo' modificare la
procedura prevista dal presente articolo e in  particolare  procedere
all'aumento delle percentuali stabilite.