(Convenzione - art. 236)
                            Articolo 236 
                          Immunita' sovrana 
   Le  disposizioni  della  presente  Convenzione   in   materia   di
protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle
navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad  altre  navi  o  aeromobili
dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca  in  questione,
esclusivamente per fini governativi non  commerciali.  Tuttavia  ogni
Stato deve  adottare  misure  opportune,  che  non  compromettano  le
attivita' o le capacita' operative  di  tali  navi  o  aeromobili  di
Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera  compatibile,  per
quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.