(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 32)
                              Art. 32. 
 
    Gli  Aero  Club  locali,  che  abbiano  ottenuto  la  federazione
all'Aero Club d'Italia in base alle norme in  vigore  col  precedente
Statuto,  la  conservano  e,  pertanto,   partecipano   all'Assemblea
elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club  d'Italia,
fermo  il  requisito  dell'anzianita'  di  federazione  di  12   mesi
precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. 
    Il presente statuto tipo dovra' essere adottato dagli  Aero  Club
Federati,  a  pena  di  decadenza,   entro   novanta   giorni   dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello  statuto
previgente restano in carica fino alla  scadenza  naturale  del  loro
mandato. 
    Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo  "statuto
tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorita',
debbono  essere  adottate  dall'Assemblea  ordinaria  dell'Aero  Club
locale in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli
aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque  sia  il
numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.