Art. 32. Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Il presente statuto tipo dovra' essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.