(Annesso B.1-art. 5)
                             Articolo 5 
   1.  In  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  13   della
presente Convenzione, in franchigia dal dazio di importazione e senza
che  siano  applicati  divieti  o  restrizioni  all'importazione,  e'
concessa l'immissione sul mercato delle seguenti  merci  per  consumo
interno: 
   a) Piccoli campioni rappresentativi delle merci straniere  esposte
in una manifestazione, compresi i campioni di prodotti  alimentari  e
di bevande importati in  quanto  tali  o  ottenuti  nel  corso  della
manifestazione da merci importate alla rinfusa, a condizione che: 
     1) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed 
   utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico 
   durante la manifestazione per essere utilizzati o consumati  dalle
persone alle quali sono stati distribuiti; 
     2) tali prodotti siano individuabili come campioni a carattere 
   pubblicitario aventi scarso valore unitario; 
     3) non si prestino ad essere commercializzati e siano, se del 
   caso, confezionati in quantitativi nettamente piu' ridotti di 
   quelli  contenuti  nel  piu'  piccolo   imballaggio   venduto   al
dettaglio; 
     4) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono 
   distribuiti in imballaggi in conformita' con il  capoverso  3)  di
cui sopra siano consumati durante la manifestazione; 
     5) il valore globale ed il quantitativo di merci siano 
   ragionevoli secondo il parere delle autorita' doganali del 
   territorio di ammissione temporanea, in considerazione della 
   natura della manifestazione, del numero dei visitatori e 
   dell'importanza   della   partecipazione   dell'espositore    alla
manifestazione. 
     b) Merci importate unicamente ai fini di una loro dimostrazione 
   o per la dimostrazione di macchine ed apparecchi stranieri 
   presentati durante l'esposizione e che sono consumate o distrutte 
   durante queste manifestazioni, sempre che il valore globale ed il 
   quantitativo di merci siano considerati ragionevoli dalle 
   autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in 
   considerazione della natura della manifestazione, del numero di 
   visitatori e dell'importanza della partecipazione  dell'espositore
alla manifestazione; 
   c) Prodotti di  scarso  valore,  utilizzati  per  la  costruzione,
l'allestimento  e  la  decorazione  degli  stands  provvisori   degli
stranieri che espongono all'esposizione (pitture, vernici,  carte  da
parati ecc.) inutilizzabili per un nuovo uso; 
   d) Stampati, cataloghi, prospetti  commerciali,  prezzi  correnti,
cartelloni pubblicitari, calendari (illustrati e  non)  e  fotografie
non  inquadrate  chiaramente  destinati  ad  essere  utilizzati   per
pubblicizzare le merci, a condizione: 
     1) che si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed 
   utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al  pubblico  sul
luogo della esposizione; 
     2) che il valore globale ed il quantitativo delle merci sia 
   ragionevole secondo il parere delle autorita' doganali del 
   territorio di ammissione temporanea, in considerazione della 
   natura dell'esposizione del numero dei visitatori e 
   dell'importanza     della      partecipazione      dell'espositore
all'esposizione. 
   e) Fascicoli, archivi,  moduli  e  altri  documenti  destinati  ad
essere utilizzati in quanto tali durante o in occasione di  riunioni,
conferenze o congressi internazionali. 
   2.  Le  disposizioni  del  paragrafo  1  di  ci  sopra  non   sono
applicabili alle bevande alcoliche, ai tabacchi ed ai combustibili.