Art. 1840
             Cessazione dal servizio per limiti di eta'

1.  Il  personale  militare  e'  collocato a riposo al compimento del
sessantesimo  anno  di  eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta'
previsti  per  gli  ufficiali  delle  Forze  armate dall'articolo 925
all'articolo  928  e  per  gli  ufficiali  del Corpo della Guardia di
finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2.  Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto
a  pensione,  al  raggiungimento  del  limite di eta', se in possesso
dell'anzianita'  contributiva  stabilita  dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
 
          Note all'art. 1840:
             -  Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
          del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo   4  della  L.  31  marzo  2000,  n.  78)  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
             -  Il  testo  dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  503  (Norme  per  il riordinamento del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma  dell'articolo  3  della L. 23 ottobre 1992, n. 421),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente:
             «Art.  6  (Requisiti  assicurativi  e  contributivi  del
          pensionamento   di   vecchiaia).  -  1.  Per  le  forme  di
          previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del regime generale
          obbligatorio,  si applicano i criteri di cui all'articolo 2
          del   presente   decreto,   fermi   restando   i  requisiti
          assicurativi   e   contributivi   previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, se piu' elevati.
             2.  Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della
          annualita'  di  contribuzione,  da  valere  ai  fini  degli
          articoli  6  e  9,  D.P.R.  31  dicembre  1971, n. 1420, si
          considera  soddisfatto  con  riferimento  a  120 contributi
          giornalieri  per  le  categorie  indicate dal n. 1 al n. 14
          dell'art.   3,   D.Lgs.C.P.S.   16  luglio  1947,  n.  708,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952,
          n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per
          le altre categorie previste dal medesimo articolo».