Art. 1840 Cessazione dal servizio per limiti di eta' 1. Il personale militare e' collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta' previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Note all'art. 1840: - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente: «Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati. 2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».